Riduzioni

Art. 17. Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R 
(Canoni agevolati)
1. Al fine di favorire la crescita sociale ed economica del territorio, la Regione Piemonte in accordo con i comuni e le gestioni associate, con il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 1, stabilisce annualmente particolari ed ulteriori riduzioni da applicarsi per un periodo limitato della durata delle concessioni alle tariffe unitarie stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Sono soggetti al canone agevolato:
a) i sodalizi o le associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, e tutte le altre attività sociali similari non aventi finalità di lucro; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 70 per cento;
b) le imprese con finalità turistiche,aventi per argomento la cantieristica navale, i campeggi, gli stabilimenti balneari, le attività di noleggio, la locazione e il rimessaggio di natanti e i boat service; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 25 per cento;
c) i pescatori professionisti dove l'attività in specie è la fonte principale del reddito familiare; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento;
d) le imprese di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento;
3. Le riduzioni di cui al comma 2, non sono cumulabili tra loro; in caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.
4. Qualora a seguito di eventi eccezionali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, i comuni o le gestioni associate, compiuto l'accertamento del danno subito, sono autorizzati ad applicare riduzioni del canone demaniale dovuto per l'anno in cui si è verificato l'evento.